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05/07/2022 - Convenzione lavori di pubblica utilità tra il Tribunale di Tivoli e "Associazione Communio"
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 274 E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2011
Premesso
che, a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace ed il giudice monocratico – in applicazione della legge 11 giugno 2004 n.145 e dell'art. 73 comma V bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.02.2006 n. 49 – possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
che, giusta l'art. 165 comma 1 c.p., il giudice può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena anche alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato;
e che l'art. 165 comma 2 c.p. impone al giudice, quando concede per la seconda volta la sospensione condizionale della pena, di subordinare la concessione del beneficio all'adempimento di uno degli obblighi di cui al precedente comma e, quindi, anche ed eventualmente alla prestazione di attività a favore della collettività di cui al comma 1 per l'appunto;
che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
che il Ministro della Giustizia, con atto in data 16 luglio 2001, ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni;
considerato
che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo;
si conviene
quanto segue tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del Dott. Stefano Carmine De Michele, Presidente del Tribunale di Tivoli, giusta la delega di cui in premessa e l'associazione "Communio", nella persona del legale rappresentante pro-tempore Don Augusto Mascagna.
art.1
(Attività da svolgere)
L'ente consente che n. 3 persone condannate alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo, prestino presso presso la sede della Parrocchia SS. Vincenzo e Anastasio ubicata in Rignano Flaminio (RM), Via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 2 la loro attività non retribuita in favore della collettività.
L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale, ha per oggetto le seguenti prestazioni:
- prestazioni di lavoro a favore della Associazione "Communio", di assistenza sociale anche nei confronti di tossicodipendenti;
- attività sociali quali: servizio di mensa quotidiano, raccolta e smistamento indumenti usati, manutenzione e pulizia dei locali parrocchiali;
ed in ogni caso ad eccezione di attività che comportino il contatto con persone fragili tra cui minori e disabili ovvero svolgentesi nei luoghi dai medesimi frequentati.
L’ente fornisce al soggetto richiedente preventiva disponibilità allo svolgimento del lavoro per successivo inoltro al giudice.
Art. 2
(Modalità di svolgimento)
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
(Coordinatori delle prestazioni)
L'ente individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:
Don Augusto Mascagna;
Don Paolo Marsala;
L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.
Art. 4
(Modalità di trattamento)
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54, co.2-3-4, del decreto legislativo.
L'ente si impegna a che i condanati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizionie praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
(Divieto di retribuzione)
E’ fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
È obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonchè riguardo alla responsabilità civile verso terzi.
Art. 6
(Relazione sul lavoro svolto)
L'ente ha l'obbligo di comunicare quanto prima, anche al Tribunale, giudice dell'esecuzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo l'art. 56 del decreto legislativo ( se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).
I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
(Risoluzione sulla convenzione)
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'ente.
Art. 8
(Durata della Convenzione)
La presente convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa.
Copia della presente convenzione è trasmessa alla cancelleria del tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale, nonchè al Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari penali.
Tivoli, 14.06.2022
Il Presidente del Tibunale di Tivoli
Dott. Stefano Carmine De Michele
Il Rappresentante legale dell'associazione
Don Augusto Mascagna
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